Congedi parentali: cosa cambia con la legge di bilancio 2019?

congedi parentali

La legge di bilancio 2019 ha previsto molteplici novitĂ  per le lavoratrici e i lavoratori, in particolare quanto ai congedi parentali.

Di seguito, si riportano le novitĂ  per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti.

  1. Cosa cambia in merito al congedo di maternitĂ ?

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio (il periodo immediatamente successivo al parto). Tale diritto spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

La regola generale prevede l’obbligo per la lavoratrice di fruire dell’astensione nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente, nonché per il giorno dell’ingresso stesso. In caso di adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. In caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta per un periodo di tre mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di cinque mesi dalla data di affidamento del minore.

La novità introdotta dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto, invece, che è riconosciuta alla lavoratrice la possibilità di astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al parto.

Tale facoltà è condizionata dall’emissione di certificazione da parte del medico specialista convenzionato con il SSN e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestante l’assenza di qualsiasi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  1. Cosa cambia in merito al congedo di paternitĂ ?

Ha diritto all’astensione obbligatoria anche il padre lavoratore, che ne beneficia in alternativa alla madre nelle seguenti ipotesi: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del figlio da parte della madre; c) affidamento esclusivo del figlio al padre.

In via sperimentale, l’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternitĂ  della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

In particolare, il congedo sperimentale di paternitĂ  si distingue in:

  • congedo di paternitĂ  obbligatorio che è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e, quindi, durante il congedo di maternitĂ  della madre lavoratrice o anche successivamente purchĂ© entro il limite temporale sopra richiamato. Per di piĂą, tale congedo si configura come un diritto autonomo e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre e spetta, comunque, indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternitĂ . Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternitĂ , ai sensi dell’articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. primo periodo, paragrafo 2).

Il congedo consiste in due giorni di astensione dal lavoro retribuiti che, nel 2018, sono stati estesi a quattro giorni. Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento;

  • congedo di paternitĂ  facoltativo è, invece, condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternitĂ . Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternitĂ .

Il congedo facoltativo è stato previsto nella misura di un giorno per l’anno 2018. Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennitĂ  giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

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