Sanatoria prevista dall’art. 103 del decreto rilancio

sanatoria immigrazione

SETTORI LAVORATIVI INTERESSATI:

  1. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. Assistenza alla persona, anche per componenti della propria famiglia, e lavoro domestico (colf e badanti);

LIMITI DI REDDITO:

  1. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse: reddito imponibile non inferiore ad € 30.000;
  2. Assistenza alla persona, anche per componenti della propria famiglia, e lavoro domestico (colf e badanti): reddito imponibile non inferiore ad € 20.000, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore ad € 27.000, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Se si tratta di persona giuridica, il reddito imponibile non può essere inferiore ad € 30.000.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DALL’1 GIUGNO AL 15 AGOSTO; non è previsto un limite al numero di persone che possono accedere alla sanatoria.

Le domande vanno presentate:

  • All’INPS per lavoratori italiani o membri di uno Stato UE;
  • Allo Sportello Unico per l’Immigrazione per i lavoratori stranieri (prima procedura);
  • Alla Questura per il rilascio dei permessi temporanei (seconda procedura).

Sono previste due distinte procedure:

  1. I datori di lavoro italiani, cittadini UE o stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non devono aver lasciato il territorio nazionale successivamente a tale data: è necessaria la dichiarazione di presenza o, in alternativa, documentazione che attesti la presenza sul territorio nazionale (documenti di data certa provenienti da soggetti pubblici).
Il contributo da pagare, a carico del datore di lavoro, è pari ad € 500,00 per ciascun lavoratore.
La Sportello Unico, se non vi sono cause ostative all’accoglimento dell’istanza, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In questo caso, il lavoratore ottiene un permesso di soggiorno per lavoro in base alla durata del contratto.

  1. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

I cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 (senza essere stati allontanati) e devono aver svolto attività di lavoro nei settori di riferimento (indicati sopra) prima del 31 ottobre 2019. Bisogna esibire documentazione idonea a comprovare l’attività svolta nei settori di riferimento.
Se nel termine di durata del permesso temporaneo (6 mesi) il cittadino esibisce un con contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge in uno dei settori di riferimento, il permesso viene convertito in permesso per motivi di lavoro.
Il contributo da pagare, a carico del lavoratore, è pari ad € 130,00.
Nelle more di definizione di entrambe le procedure, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nelle more di definizione di entrambe le procedure, lo straniero non può essere espulso.

NON PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO LO STRANIERO:

  • Nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, e dell’art. 3 D.L. 27.07.2005 n. 144, convertito dalla legge 31.07.2006, n. 155 e successive modificazioni.
  • Che risulti segnalato, in base ad accordi o convenzioni in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato;
  • Che risulti condannato per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati inerenti la prostituzione o l’impiego di minori in attività illecite;
  • Che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.
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