Modifiche al testo unico immigrazione

Il decreto legge del 21 ottobre 2020 n. 130 apporta una serie di variazioni al testo unico dell’immigrazione, ossia il d.lgs 286 del 1998.

Le modifiche più rilevanti riguardano i permessi di soggiorno, i motivi che vietano l’espulsione dello straniero e la protezione internazionale.

La normativa che riguarda i permessi di soggiorno è stata novellata nella direzione di una maggior convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi che siano giustificati da altri motivi, in particolare si tratta del:

  • Permesso di soggiorno per protezione speciale
  • Permesso di soggiorno per calamità
  • Permesso di soggiorno per residenza elettiva
  • Permesso di soggiorno per attività sportiva
  • Permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico
  • Permesso di soggiorno per motivi religiosi
  • Permesso di soggiorno per assistenza di minori
  • Permesso di soggiorno per cure mediche

Di estrema rilevanza pare essere anche l’inserimento dell’inciso per il quale il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati laddove collidano con obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano, mentre precedentemente alla riforma del 2020 la norma prevedeva che rifiuto e revoca potessero essere disposti  sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Inoltre all’articolo 4 del suindicato decreto legislativo viene inserito un nuovo comma il quale stabilisce che possono soggiornare nel territorio dello stato gli studenti che siano entrati secondo le modalità prescritte e che siano in possesso di motivi di studio rilasciato per l’intera durata del periodo degli studi e della relativa dichiarazione di presenza.

Maggiori garanzie vengono disposte nei confronti dello straniero che corra il pericolo di dover far ritorno in una situazione grave che non permette il rientro in condizioni di sicurezza, esso ha diritto al permesso di soggiorno per calamità e, come precedentemente detto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Altra modifica di grande importanza riguarda lo straniero che sia presente sul territorio nazionale per fini di ricerca, a questo riguardo è possibile che attraverso una comunicazione al servizio per l’impiego nella quale manifesti la disponibilità a svolgere attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, può chiedere un permesso di soggiorno per la durata non inferiore a 9 e non superiore a 12 mesi. La novità della disposizione appena citata è quella per cui grazie al presente decreto vengono meno i requisiti reddituali che precedentemente venivano richiesti.

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno che può essere riconosciuto per motivi di studio ovvero di lavoro al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati è subordinato al parere positivo del Comitato per i minori stranieri, tuttavia grazie alla novella del decreto legge, il mancato rilascio del parere non legittima il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ulteriore questione riguarda il permesso di soggiorno per questioni mediche il quale si protrae fintanto che risultano essere sussistenti le esigenze terapeutiche, tale permesso permette di svolgere attività lavorativa.

In tema di istruzione sono state introdotte le disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri. Il decreto legge dispone l’applicazione dell’articolo 2 Legge 4/1999 in tema di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri. Si tratta di un istituto che permette agli studenti stranieri di frequentare corsi universitari sul territorio nazionale. La riforma riguarda in particolare i casi in cui il soggiorno degli studenti non sia superiore a 150 giorni. E’ necessaria una dichiarazione di presenza accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della filiazione che deve comunicare ogni variazione della predetta presenza, laddove tale obbligo non venga rispettato si sarà soggetti ad una sanzione amministrativa.

Altra tematica di estrema rilevanza riguarda l’espulsione dello straniero, in proposito sono state introdotte alcune norme che dispongono il divieto di espulsione o estradizione di quest’ultimo, laddove vi siano fondati motivi che la persona possa essere sottoposta a tortura o comunque a trattamenti inumani e degradanti. Parimenti non è ammesso il respingimento o l’espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale costituisca una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, tale ipotesi è escluda nel caso di sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica. Sarà necessario valutare la natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Per vita privata si intende il rispetto dell’identità personale, l’orientamento e l’attività sessuale, l’identità di genere, la protezione dei dati etc.

Per vita famigliare ci si riferisce alla tutela dell’unità famigliare, sia in relazione alle coppie sposate che quelle di fatto, nonchè le altre forme previste dal nostro ordinamento.

Vi è inoltre il divieto di espulsione qualora lo straniero versi in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, tali da comportare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza.

Il decreto legge è intervenuto  anche sulla protezione internazionale, stabilendo che nei casi di rigetto della domanda, laddove ricorrano situazioni che impediscano l’espulsione (tortura, trattamenti inumani e degradanti) nonché laddove l’espulso potrebbe subire persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica, di condizioni personali, ovvero rischi di essere inviato in un altro stato dove si rischia tale persecuzione – la commissione territoriale è tenuta a trasmettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

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