2022

ASSOLAVORO: SIGLATO IL PRIMO ACCORDO EUROPEO PER IL SOSTEGNO DEI SOGGETTI RIFUGIATI E PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI OSPITANTI
fotia / 0 Comments /In data 09 aprile 2022, ASSOLAVORO e i sindacati di categoria NIDIL CGIL, FELSA CISL e UILTEMP, in attuazione del D.lgs. n. 251/2007 e della Decisione 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea, hanno sottoscritto un accordo, volto alla promozione di una serie di azioni finalizzate ad agevolare l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento sociale e lavorativo dei titolari di protezione internazionale, protezione temporanea e protezione speciale.
Gli obiettivi dell’intesa sono i seguenti:
- attivare percorsi formativi per facilitare le transizioni lavorative dei soggetti rifugiati, così da ridurre il c.d. mismatch di competenze;
- fornire un sostegno immediato all’autosufficienza dei rifugiati al fine di supportare la loro inclusione sociale nel territorio dello Stato italiano;
- supportare i lavoratori somministrati che adottano iniziative di accoglienza nei confronti dei rifugiati.
In particolare, l’accordo prevede:
- l’attivazione, a seguito di una specifica attività di Bilancio di Competenze, di due percorsi formativi: una FORMAZIONE BASE DI “LINGUA ITALIANA” E DI “CULTURA ED EDUCAZIONE CIVICA” e una FORMAZIONE PROFESSIONALE, con riconoscimento di certificato di attestazione di partecipazione, di una indennità di frequenza pari ad € 3,50/h, e di un rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto;
- l’erogazione di una INDENNITÀ “UNA TANTUM”, variabile da € 1.000 a € 1.500, riconosciuta per il tramite di Ebitemp, per i soggetti rifugiati che portano a conclusioni i percorsi formativi di cui sopra e per i lavoratori somministrati che ospitano i soggetti rifugiati;
- l’erogazione di ulteriori prestazioni agevolate erogate da Ebitemp, tra le quali un CONTRIBUTO ASILO NIDO; un SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE (materiale didattico e libri, studenti lavoratori, retta universitaria studenti lavoratori); un RIMBORSO ASSISTENZA PSICOLOGICA; nel limite massimo di € 200 ad assistito, delle spese sostenute per sé o per i propri familiari fino al 2° grado di parentela/affinità; un RIMBORSO ACQUISTO BENI PRIMA NECESSITÀ BEBÈ, ovvero per coloro che abbiano sostenuto spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino, fasciatoio, culla, omogeneizzati, ecc.), riconosciuto per ciascun figlio nel limite massimo di € 800.
Per l’attuazione del suddetto accordo, sono state stanziate risorse fino a 45 milioni di Euro, di cui 3 milioni di Euro da impiegare per il Bilancio delle competenze e per la formazione base di lingua e cultura italiana, 37 milioni di Euro per la formazione professionale, e 5 milioni di Euro per le prestazioni erogate da Ebitemp.
L’Accordo, avente natura sperimentale sino al 31 ottobre 2022, ha previsto la statuizione di una Cabina di Regia, formata dalle stesse Parti firmatarie, avente l’obbligo di monitorare l’andamento di quanto convenuto, nonché la possibilità, in caso di esaurimento dei fondi, di valutare un rifinanziamento delle misure.
Fonti:

2021

MODIFICHE AL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE
fotia / 0 Comments /Il decreto legge del 21 ottobre 2020 n. 130 apporta una serie di variazioni al testo unico dell’immigrazione, ossia il d.lgs 286 del 1998.
Le modifiche più rilevanti riguardano i permessi di soggiorno, i motivi che vietano l’espulsione dello straniero e la protezione internazionale.
La normativa che riguarda i permessi di soggiorno è stata novellata nella direzione di una maggior convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi che siano giustificati da altri motivi, in particolare si tratta del:
- Permesso di soggiorno per protezione speciale
- Permesso di soggiorno per calamità
- Permesso di soggiorno per residenza elettiva
- Permesso di soggiorno per attività sportiva
- Permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico
- Permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Permesso di soggiorno per assistenza di minori
- Permesso di soggiorno per cure mediche
Di estrema rilevanza pare essere anche l’inserimento dell’inciso per il quale il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati laddove collidano con obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano, mentre precedentemente alla riforma del 2020 la norma prevedeva che rifiuto e revoca potessero essere disposti sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.
Inoltre all’articolo 4 del suindicato decreto legislativo viene inserito un nuovo comma il quale stabilisce che possono soggiornare nel territorio dello stato gli studenti che siano entrati secondo le modalità prescritte e che siano in possesso di motivi di studio rilasciato per l’intera durata del periodo degli studi e della relativa dichiarazione di presenza.
Maggiori garanzie vengono disposte nei confronti dello straniero che corra il pericolo di dover far ritorno in una situazione grave che non permette il rientro in condizioni di sicurezza, esso ha diritto al permesso di soggiorno per calamità e, come precedentemente detto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Altra modifica di grande importanza riguarda lo straniero che sia presente sul territorio nazionale per fini di ricerca, a questo riguardo è possibile che attraverso una comunicazione al servizio per l’impiego nella quale manifesti la disponibilità a svolgere attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, può chiedere un permesso di soggiorno per la durata non inferiore a 9 e non superiore a 12 mesi. La novità della disposizione appena citata è quella per cui grazie al presente decreto vengono meno i requisiti reddituali che precedentemente venivano richiesti.
Per quanto riguarda il permesso di soggiorno che può essere riconosciuto per motivi di studio ovvero di lavoro al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati è subordinato al parere positivo del Comitato per i minori stranieri, tuttavia grazie alla novella del decreto legge, il mancato rilascio del parere non legittima il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Ulteriore questione riguarda il permesso di soggiorno per questioni mediche il quale si protrae fintanto che risultano essere sussistenti le esigenze terapeutiche, tale permesso permette di svolgere attività lavorativa.
In tema di istruzione sono state introdotte le disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri. Il decreto legge dispone l’applicazione dell’articolo 2 Legge 4/1999 in tema di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri. Si tratta di un istituto che permette agli studenti stranieri di frequentare corsi universitari sul territorio nazionale. La riforma riguarda in particolare i casi in cui il soggiorno degli studenti non sia superiore a 150 giorni. E’ necessaria una dichiarazione di presenza accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della filiazione che deve comunicare ogni variazione della predetta presenza, laddove tale obbligo non venga rispettato si sarà soggetti ad una sanzione amministrativa.
Altra tematica di estrema rilevanza riguarda l’espulsione dello straniero, in proposito sono state introdotte alcune norme che dispongono il divieto di espulsione o estradizione di quest’ultimo, laddove vi siano fondati motivi che la persona possa essere sottoposta a tortura o comunque a trattamenti inumani e degradanti. Parimenti non è ammesso il respingimento o l’espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale costituisca una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, tale ipotesi è escluda nel caso di sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica. Sarà necessario valutare la natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Per vita privata si intende il rispetto dell’identità personale, l’orientamento e l’attività sessuale, l’identità di genere, la protezione dei dati etc.
Per vita famigliare ci si riferisce alla tutela dell’unità famigliare, sia in relazione alle coppie sposate che quelle di fatto, nonchè le altre forme previste dal nostro ordinamento.
Vi è inoltre il divieto di espulsione qualora lo straniero versi in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, tali da comportare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza.
Il decreto legge è intervenuto anche sulla protezione internazionale, stabilendo che nei casi di rigetto della domanda, laddove ricorrano situazioni che impediscano l’espulsione (tortura, trattamenti inumani e degradanti) nonché laddove l’espulso potrebbe subire persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica, di condizioni personali, ovvero rischi di essere inviato in un altro stato dove si rischia tale persecuzione – la commissione territoriale è tenuta a trasmettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

2019

IL DECRETO SICUREZZA E LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA
fotia / 0 Comments /Il 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 113/2018, meglio noto come Decreto Salvini “immigrazione e sicurezza”. Tale provvedimento ha inciso, tra le altre cose, sull’istituto della cittadinanza, riformando la legge n. 91 del 1992 e fissando norme più stringenti per il conferimento della nazionalità italiana agli stranieri.
Le principali novità riguardano i tempi per l’esame della richiesta di cittadinanza, che passa da 24 a 48 mesi, il costo della presentazione della domanda di cittadinanza, aumentato a 250 euro, l’abrogazione del silenzio assenso delle istanze per matrimonio.
Da ultimo, il decreto introduce nell’ordinamento un’ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per alcuni gravi delitti quali terrorismo, eversione dell’ordine costituzionale, ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata, assistenza associazioni sovversive o con finalità di terrorismo.
Tale misura può essere disposta solo nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato lo status civitatis per matrimonio, per concessione ovvero per residenza legale fino alla maggiore età. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Mentre per coloro i quali l’acquisto della cittadinanza è intervenuto in seguito all’adozione da parte di cittadini italiani o ancora per una delle ipotesi previste dall’art.4 c. 1 l. n- 91/92, quindi per gli stranieri o apolidi che vantano un’ascendente in linea retta, anche di secondo grado, di nazionalità italiana, la revoca non sarà possibile.
Restano invece invariati tanto i requisiti necessari ad avanzare la richiesta di cittadinanza quanto i documenti da allegare alla stessa.
Di particolare interesse, con riferimento alla nuova normativa è l’abrogazione del silenzio-assenso delle richieste di cittadinanza per matrimonio.
Di fatti l’art.8, comma 2, legge n. 91 del 1992 così recitava: “l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni“.
Sulla scorta di tale articolo nel corso degli anni si era formata pacifica giurisprudenza secondo cui, trascorsi inutilmente due anni dalla presentazione dell’istanza, lo straniero diventava titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, diritto che poteva essere vantato dinanzi al giudice ordinario. (si vedano: Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000; T.A.R. Lazio Sez. II Quater 28/3/07 n. 2727)
Mentre, l’art. 14 del decreto sicurezza, lettera a), stabilendo che “all’articolo 8, il comma 2 è abrogato”, concede alla pubblica Amministrazione il potere di denegare in qualsiasi momento la concessione della cittadinanza senza possibilità alcuna che si formi il c.d. “silenzio-assenso”.
Con riferimento alla vigenza della legge se non si pongono dubbi in merito alle domande presentate successivamente all’entrata in vigore del Decreto in epigrafe, o alle domande che in tale data non avevano oltrepassato i due anni, incerta rimane la posizione di chi al 4 ottobre 2018 aveva già maturato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per l’inutile decorso del termine di 2 anni previsto dalla previgente normativa.
Secondo parte della dottrina la questione va affrontata in relazione al medesimo art. 14 del decreto sicurezza, il quale prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c),” ovvero il nuovo termine di 48 mesi “si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ebbene ai sensi della disposizione succitata riconoscere come acquisita la cittadinanza per i richiedenti la cui pratica, al 4 ottobre 2018, aveva già oltrepassato il limite di 2 anni, appare inconciliabile con il nuovo termine di 48 mesi fissato retroattivamente per tutti i procedimenti ancora in corso.
Nonostante quanto detto la retroattività del termine di cui sopra pone non pochi dubbi di legittimità.
Posto infatti che lo status di cittadino italiano risulti essere irrevocabile una volta acquisito, la retroattività del termine di 48 mesi, previsto dal Decreto, porrebbe in essere una vera e propria revoca dello status che come su ricordato è irrevocabile.
Per avere una risposta certa sulla questione sarà però necessario aspettare le prime pronunce giurisprudenziali sulla questione.

2018

COSA PREVEDE IL “DECRETO SALVINI” PER LA CITTADINANZA?
fotia / 0 Comments /Il procedimento di concessione della cittadinanza rimane sostanzialmente invariato da come lo conosciamo oggi, ma il c.d. “decreto Salvini” (non ancora in vigore) introduce comunque alcune novità che è bene conoscere.
In particolare, il Capo III del decreto è intitolato “Disposizioni in materia di cittadinanza” e prevede le seguenti modifiche:
1. Viene introdotto, per la prima volta con specifico riferimento alla procedura di richiesta di cittadinanza, un termine massimo di durata del procedimento di concessione della cittadinanza ex artt. 5 e 9, l. 5 febbraio 1992, n. 91 corrispondente a 48 mesi. In precedenza il termine di riferimento era di 730 giorni valido, in generale, per la durata dei procedimenti amministrativi che prevedevano l’emissione di un provvedimento espresso per la loro conclusione (ex art. 3, l. 18 Aprile 1994, n. 362), ora, diversamente, ne esiste uno specifico per la richiesta di cittadinanza.
2. Aumenta il costo dell’istanza o dichiarazione di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, passando dagli attuali Euro 200,00 ai previsti Euro 250,00.
3. Viene eliminato il termine di due anni dalla presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza, oggi previsto dall’art. 8, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 91, decorso il quale non è più possibile rigettarla. Diventerà quindi possibile rigettare l’istanza indipendentemente dalla distanza temporale della sua presentazione.
4. La cittadinanza sarà revocata in caso di condanna definitiva, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, per reati aventi matrice terroristica o eversiva.
Riassumendo, sinteticamente, le novità per la richiesta di cittadinanza italiana sono:
1. Fino a 4 anni di attesa
2. Costo di 250,00 €
3. Può essere rigettata in qualunque momento
4. Non concessa per reati di terrorismo
Dunque, non ci sono altre novità da segnalare.

2018

IUS SOLI
fotia / 0 Comments /1) Definizione di cittadinanza
Quando si parla di cittadinanza da un punto di vista giuridico, ci si riferisce ad un particolare legame tra individuo e Stato. Tale legame determina che al cittadino vengano riconosciuti una serie di diritti civili e politici da parte appunto dello Stato. Con specifico riferimento ai diritti civili si intende: partecipazione alla vita pubblica, il diritto di manifestare la propria opinione, di associazione, di religione, di coscienza, o il fatto di essere considerati uguali davanti alla legge, nonché di godere di tutti gli altri diritti legati alla cittadinanza.
Per diritti sociali, invece, si deve intendere la possibilità dei cittadini di accedere alle prestazioni pubbliche e statali, come ad esempio alla tutela sanitaria, alle erogazioni pensionistiche, alla tutela del diritto al lavoro ed all’istruzione.
Infine, essere cittadini comprende anche una vasta gamma di diritti, a cui sono collegati anche doveri, come quelli di difesa della patria e il diritto al voto.
Da qualche mese in Italia si è riacceso il dibattito della legge sulla cittadinanza, approvata dalla Camera alla fine del 2015 ed ancora in attesa di essere esaminata dal Senato.
Detta legge, evidentemente molto importante nel campo dell’immigrazione, estende i criteri per ottenere la cittadinanza italiana, rispetto quelli già previsti e noti (E.g. residenza sul territorio italiano da 10 anni, matrimonio con cittadino italiano, naturalità) e riguarda i bambini nati in Italia da genitori stranieri o sempre bambini, arrivati in Italia entro i 12 anni.
In particolare, il problema è stato posto, in quanto trattasi di bambini che parlano perfettamente italiano, che non hanno mai vissuto in diverso paese che non sia l’Italia.
Dunque, la cultura di detti bambini, le loro abitudini, il loro stile di vita sono italiani, tutti i loro amici sono italiani.
2) Il lungo iter legislativo della riforma della legge n. 91/2015.
La legge che disciplina ad oggi la cittadinanza italiana è la n. 91 del 2015.
Al riguardo, è da ormai tredici anni che in Parlamento si discute di una riforma in materia.
3) Che cosa prevede adesso la legge sulla cittadinanza
La normativa italiana sulla cittadinanza è attualmente una delle più rigide d’Europa, riconoscendo lo status di cittadino ai figli degli emigranti residenti all’estero (diritto di sangue, ius sanguinis), ma non ai figli degli immigrati nati in Italia (diritto di suolo, ius soli). La riforma attualmente in discussione ribalterebbe questo principio, riconoscendo il diritto alla cittadinanza per i “nuovi italiani”.
La legge sulla cittadinanza, L. n. 91 del 1992, prevede che si possa diventare cittadini italiani per nascita o per acquisizione.
Per nascita, si può diventare cittadini italiani, solo se si è figli di almeno un cittadino italiano. Esiste inoltre la possibilità di essere considerati cittadini italiani se si è nati sul territorio italiano da genitori apolidi o ignoti, che non possono quindi trasmettere la propria cittadinanza ai figli.
In secondo luogo, esiste la modalità di acquisizione della cittadinanza ius sanguinis (dal latino, “diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano.
Ad oggi, seppure un bambino nasce in Italia, da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e solo se, fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente ed ininterrottamente”.
Inoltre, la suddetta legge prevede che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro i 20 anni di età.
La riforma dunque prevede un nuovo caso di cittadinanza per acquisizione, introducendo un comma sullo ius culturae, per il quale il minore straniero nato in Italia, o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente per una durata minima di cinque anni uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di una qualifica professionale, può acquisire la cittadinanza italiana.
4) Cosa cambierebbe dopo la riforma.
La proposta si concentra sulla questione fondamentale dell’acquisizione della cittadinanza da parte dei minori figli di immigrati. La riforma prevede quindi un nuovo caso di cittadinanza per nascita oltre a quelli sopraelencati (genitori italiani, genitori apolidi o ignoti), in cui viene considerato cittadino italiano anche colui che è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, in seguito all’esplicita dichiarazione di voler diventare cittadini italiani.
La nuova legge introduce soprattutto due nuovi criteri per ottenere la cittadinanza prima dei 18 anni: ius soli temperato (“diritto legato al territorio”) e ius culturae (“diritto legato all’istruzione”).
Lo ius soli puro invece, che evidentemente non è nessuno dei casi su citati, prevede che chi nasce nel territorio di un certo stato ottenga automaticamente la cittadinanza: ad oggi è valido solo negli Stati Uniti; non è previsto in nessuno stato dell’Unione Europea.
Lo ius soli “temperato” di cui appena detto per ciò che concerne la riforma della legge sulla cittadinanza italiana che riguarda il nostro stato prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni.
Nel caso di extracomunitari, oltre la permanenza legale sullo stato italiano per 5 anni, sono necessari altri tre requisiti:
– un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
– disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
– superare un test di conoscenza della lingua italiana.
L’altra strada per ottenere la cittadinanza è quella del cosiddetto ius culturae, che passa attraverso il sistema scolastico italiano.
Potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (cioè le scuole elementari o medie). I ragazzi nati all’estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno sei anni e avere superato un ciclo scolastico.
In entrambi i casi, l’acquisto della cittadinanza italiana si realizza mediante dichiarazione di volontà, espressa (all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore) da parte di un genitore o di chi eserciti la responsabilità genitoriale. La dichiarazione della volontà di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Ove il genitore (o il responsabile) non abbia reso la dichiarazione di volontà, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza (all’ufficiale di stato civile), entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Dunque siffatta modalità di acquisto della cittadinanza vale (alla prescritte condizioni) per i minori e per i giovani comunque con età non superiore a venti anni. Il giovane può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita – se in possesso di altra cittadinanza – formulandone richiesta, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
