Ius soli

ius soli

1) Definizione di cittadinanza
Quando si parla di cittadinanza da un punto di vista giuridico, ci si riferisce ad un particolare legame tra individuo e Stato. Tale legame determina che al cittadino vengano riconosciuti una serie di diritti civili e politici da parte appunto dello Stato. Con specifico riferimento ai diritti civili si intende: partecipazione alla vita pubblica, il diritto di manifestare la propria opinione, di associazione, di religione, di coscienza, o il fatto di essere considerati uguali davanti alla legge, nonché di godere di tutti gli altri diritti legati alla cittadinanza.
Per diritti sociali, invece, si deve intendere la possibilità dei cittadini di accedere alle prestazioni pubbliche e statali, come ad esempio alla tutela sanitaria, alle erogazioni pensionistiche, alla tutela del diritto al lavoro ed all’istruzione.
Infine, essere cittadini comprende anche una vasta gamma di diritti, a cui sono collegati anche doveri, come quelli di difesa della patria e il diritto al voto.
Da qualche mese in Italia si è riacceso il dibattito della legge sulla cittadinanza, approvata dalla Camera alla fine del 2015 ed ancora in attesa di essere esaminata dal Senato.
Detta legge, evidentemente molto importante nel campo dell’immigrazione, estende i criteri per ottenere la cittadinanza italiana, rispetto quelli già previsti e noti (E.g. residenza sul territorio italiano da 10 anni, matrimonio con cittadino italiano, naturalità) e riguarda i bambini nati in Italia da genitori stranieri o sempre bambini, arrivati in Italia entro i 12 anni.
In particolare, il problema è stato posto, in quanto trattasi di bambini che parlano perfettamente italiano, che non hanno mai vissuto in diverso paese che non sia l’Italia.
Dunque, la cultura di detti bambini, le loro abitudini, il loro stile di vita sono italiani, tutti i loro amici sono italiani.
2) Il lungo iter legislativo della riforma della legge n. 91/2015.
La legge che disciplina ad oggi la cittadinanza italiana è la n. 91 del 2015.
Al riguardo, è da ormai tredici anni che in Parlamento si discute di una riforma in materia.

3) Che cosa prevede adesso la legge sulla cittadinanza
La normativa italiana sulla cittadinanza è attualmente una delle più rigide d’Europa, riconoscendo lo status di cittadino ai figli degli emigranti residenti all’estero (diritto di sangue, ius sanguinis), ma non ai figli degli immigrati nati in Italia (diritto di suolo, ius soli). La riforma attualmente in discussione ribalterebbe questo principio, riconoscendo il diritto alla cittadinanza per i “nuovi italiani”.
La legge sulla cittadinanza, L. n. 91 del 1992, prevede che si possa diventare cittadini italiani per nascita o per acquisizione.
Per nascita, si può diventare cittadini italiani, solo se si è figli di almeno un cittadino italiano. Esiste inoltre la possibilità di essere considerati cittadini italiani se si è nati sul territorio italiano da genitori apolidi o ignoti, che non possono quindi trasmettere la propria cittadinanza ai figli.
In secondo luogo, esiste la modalità di acquisizione della cittadinanza ius sanguinis (dal latino, “diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano.
Ad oggi, seppure un bambino nasce in Italia, da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e solo se, fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente ed ininterrottamente”.
Inoltre, la suddetta legge prevede che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etĂ , diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro i 20 anni di etĂ .
La riforma dunque prevede un nuovo caso di cittadinanza per acquisizione, introducendo un comma sullo ius culturae, per il quale il minore straniero nato in Italia, o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente per una durata minima di cinque anni uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di una qualifica professionale, può acquisire la cittadinanza italiana.

4) Cosa cambierebbe dopo la riforma.
La proposta si concentra sulla questione fondamentale dell’acquisizione della cittadinanza da parte dei minori figli di immigrati. La riforma prevede quindi un nuovo caso di cittadinanza per nascita oltre a quelli sopraelencati (genitori italiani, genitori apolidi o ignoti), in cui viene considerato cittadino italiano anche colui che è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, in seguito all’esplicita dichiarazione di voler diventare cittadini italiani.
La nuova legge introduce soprattutto due nuovi criteri per ottenere la cittadinanza prima dei 18 anni: ius soli temperato (“diritto legato al territorio”) e ius culturae (“diritto legato all’istruzione”).
Lo ius soli puro invece, che evidentemente non è nessuno dei casi su citati, prevede che chi nasce nel territorio di un certo stato ottenga automaticamente la cittadinanza: ad oggi è valido solo negli Stati Uniti; non è previsto in nessuno stato dell’Unione Europea.
Lo ius soli “temperato” di cui appena detto per ciò che concerne la riforma della legge sulla cittadinanza italiana che riguarda il nostro stato prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni.
Nel caso di extracomunitari, oltre la permanenza legale sullo stato italiano per 5 anni, sono necessari altri tre requisiti:
– un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
– disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
– superare un test di conoscenza della lingua italiana.
L’altra strada per ottenere la cittadinanza è quella del cosiddetto ius culturae, che passa attraverso il sistema scolastico italiano.
Potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (cioè le scuole elementari o medie). I ragazzi nati all’estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno sei anni e avere superato un ciclo scolastico.
In entrambi i casi, l’acquisto della cittadinanza italiana si realizza mediante dichiarazione di volontĂ , espressa (all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore) da parte di un genitore o di chi eserciti la responsabilitĂ  genitoriale. La dichiarazione della volontĂ  di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa entro il compimento della maggiore etĂ  dell’interessato. Ove il genitore (o il responsabile) non abbia reso la dichiarazione di volontĂ , l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza (all’ufficiale di stato civile), entro due anni dal raggiungimento della maggiore etĂ . Dunque siffatta modalitĂ  di acquisto della cittadinanza vale (alla prescritte condizioni) per i minori e per i giovani comunque con etĂ  non superiore a venti anni. Il giovane può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita – se in possesso di altra cittadinanza – formulandone richiesta, entro due anni dal raggiungimento della maggiore etĂ .

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