2020

SANATORIA PREVISTA DALL’ART. 103 DEL DECRETO RILANCIO
fotia / 0 Comments /SETTORI LAVORATIVI INTERESSATI:
- Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- Assistenza alla persona, anche per componenti della propria famiglia, e lavoro domestico (colf e badanti);
LIMITI DI REDDITO:
- Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse: reddito imponibile non inferiore ad € 30.000;
- Assistenza alla persona, anche per componenti della propria famiglia, e lavoro domestico (colf e badanti): reddito imponibile non inferiore ad € 20.000, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore ad € 27.000, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Se si tratta di persona giuridica, il reddito imponibile non può essere inferiore ad € 30.000.
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DALL’1 GIUGNO AL 15 AGOSTO; non è previsto un limite al numero di persone che possono accedere alla sanatoria.
Le domande vanno presentate:
- All’INPS per lavoratori italiani o membri di uno Stato UE;
- Allo Sportello Unico per l’Immigrazione per i lavoratori stranieri (prima procedura);
- Alla Questura per il rilascio dei permessi temporanei (seconda procedura).
Sono previste due distinte procedure:
- I datori di lavoro italiani, cittadini UE o stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non devono aver lasciato il territorio nazionale successivamente a tale data: è necessaria la dichiarazione di presenza o, in alternativa, documentazione che attesti la presenza sul territorio nazionale (documenti di data certa provenienti da soggetti pubblici).
Il contributo da pagare, a carico del datore di lavoro, è pari ad € 500,00 per ciascun lavoratore.
La Sportello Unico, se non vi sono cause ostative all’accoglimento dell’istanza, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In questo caso, il lavoratore ottiene un permesso di soggiorno per lavoro in base alla durata del contratto.
- I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
I cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 (senza essere stati allontanati) e devono aver svolto attività di lavoro nei settori di riferimento (indicati sopra) prima del 31 ottobre 2019. Bisogna esibire documentazione idonea a comprovare l’attività svolta nei settori di riferimento.
Se nel termine di durata del permesso temporaneo (6 mesi) il cittadino esibisce un con contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge in uno dei settori di riferimento, il permesso viene convertito in permesso per motivi di lavoro.
Il contributo da pagare, a carico del lavoratore, è pari ad € 130,00.
Nelle more di definizione di entrambe le procedure, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nelle more di definizione di entrambe le procedure, lo straniero non può essere espulso.
NON PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO LO STRANIERO:
- Nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, e dell’art. 3 D.L. 27.07.2005 n. 144, convertito dalla legge 31.07.2006, n. 155 e successive modificazioni.
- Che risulti segnalato, in base ad accordi o convenzioni in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato;
- Che risulti condannato per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p., o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati inerenti la prostituzione o l’impiego di minori in attività illecite;
- Che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.

2018

CORTE COSTITUZIONALE N. 77 DEL 2018: AMPLIATE LE IPOTESI DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN GIUDIZIO
fotia / 0 Comments /La Corte Costituzione, con la sentenza numero 77 del 2018, è intervenuta in materia di compensazione di spese di lite in giudizio, dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art. 92 comma 2 c.p.c., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
Nello specifico, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre alle ipotesi tassativamente indicate dalla disposizione in esame.
Al fine di comprendere al meglio le ragioni di questa pronuncia costituzionale, risulta necessario un breve excursus sulle modifiche legislative che hanno investito il dettato normativo contenuto nell’art. 92 comma 2 c.p.c.
La norma, originariamente, prevedeva per il giudicante la possibilità di disporre la compensazione delle spese in giudizio, oltre ai casi di reciproca soccombenza, anche nei casi di soccombenza di una delle parti qualora il giudice avesse rilevato dei “giusti motivi”.
Alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni, la decisione sulla compensazione delle spese processuali in giudizio, di fatto, era rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, con l’unico limite secondo il quale le spese di lite non potevano essere a carico della parte totalmente vittoriosa (tra le tante si ricorda Cass. SS. UU. n. 20598 del 2005).
Nel 2005, il Legislatore, con la riforma contenuta nella legge 80/2005, ha modificato l’art. 92, comma 2 c.p.c., precisando che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”. La ratio di tale modifica era quella di restringere la portata applicativa della norma e, quindi, di limitare il potere del giudice.
Con la riforma n. 69 del 2009, il Legislatore è intervenuto con più incisione sulla norma in esame, modificandola in tal senso: “(…) se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (…)”.
Dunque il Legislatore, per mezzo di tale intervento normativo, ha voluto limitare la prassi giurisprudenziale secondo la quale i giudici, con una certa discrezionalità, compensavano le spese processuali in giudizio, con l’unico limite del principio della soccombenza totale.
Senonchè il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, con la legge n. 162 del 2014, restringendo ulteriormente i casi di compensazione delle spese in giudizio.
La norma, infatti, a seguito della modifica apportata nel 2014, recitava: “ (…) se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero (…)”.
Conseguentemente tale ulteriore modifica legislativa determinava il venir meno della possibilità di compensare le spese di lite in caso di “gravi ed eccezionali ragioni”. Infatti il giudice poteva compensare le spese in giudizio solo in due casi tassativi:
1. Assoluta novità della questione trattata;
2. Mutamento della giurisprudenza in materia.
Ed è proprio su questa modifica legislativa che è intervenuta la sentenza in esame.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2 c.p.c. è stata sollevata nel 2016 dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, in un giudizio promosso da un socio lavoratore di una cooperativa per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di importi a titolo di differenze retributive.
Il Tribunale di Torino lamentava la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché dell’art. 24 co. 1 Cost., sulla scorta del fatto che la riduzione dei casi di compensazione delle spese porta “(…) a scoraggiare in modo indebito l’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, divenendo così uno strumento deflattivo (e punitivo) incongruo (…)”.
Inoltre il giudice rimettente lamentava la possibile violazione del principio del giusto processo ex art. 111 comma 1 Cost. in ragione del fatto che “(…) si limita il potere-dovere del giudice di rendere giustizia, anche in ordine al regolamento delle spese di lite (…)”.
La medesima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata anche nel 2017 dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, in una causa di impugnazione di un licenziamento da parte di una lavoratrice.
L’ordinanza di rimessione del Giudice del lavoro di Reggio Emilia, oltre a sostenere la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost, riteneva che l’art. 92, comma 2 cpc, come modificato nel 2014, determinasse una violazione del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell’art. 3, comma 2 Cost, rispetto alla precisa posizione del lavoratore in giudizio.
A detta del giudice di merito, infatti, il lavoratore, in quanto tradizionalmente parte “debole” rispetto al datore di lavoro, non dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altra parte soccombente e, quindi, questo dovrebbe configurare un’ulteriore deroga al principio di soccombenza in giudizio, e ciò nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di carattere economico e sociale alla tutela giurisdizionale.
La Consulta ha ritenuto necessario trattare le due questioni oggetto delle suddette ordinanze in modo congiunto.
La sentenza in esame, dopo aver affrontato una necessaria analisi degli orientamenti giurisprudenziali in materia, afferma che la modifica legislativa attuata nel 2014 introduce una irragionevole rigidità ai casi di compensazione delle spese in giudizio, con evidente violazione dell’art. 3 Cost, in quanto vengono escluse “altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”.
Adetta della Consulta, rispetto all’ipotesi di “mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente“, vi sono anche altri casi, non addebitabili alle parti, che sono riconducibili a tale specifica ipotesi, come per esempio, secondo la Corte Cost., “(…) una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius supervienens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa corte (…) o una decisione di una Corte europea (…) o altre analoghe sopravvenienze (…)” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Trattasi di situazioni gravi ed eccezionali, ma non ascrivibili a casi specifici e individuati.
Stessa valutazione è stata operata dalla Consulta rispetto all’ipotesi di “assoluta novità della questione”.
Pertanto si legge nella sentenza in oggetto che “(…) è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni” (…).
Ne consegue, quindi, che la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal giudice rimettente di Torino, affermando l’illegittimità costituzionale della norma in oggetto per violazione del principio di uguaglianza, del principio di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost, nonché del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
Diversamente, la Consulta ha ritenuto infondato il profilo di censura sollevato dal Tribunale di Reggio Emilia, rispetto all’eventuale pregiudizio circa la posizione debole della parte-lavoratore in giudizio.
Nello specifico la sentenza afferma che la semplice presenza del lavoratore in giudizio, come parte ricorrente o resistente, non determina di per sé una deroga all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte soccombente.
Ed invero, la Consulta ha precisato che sussistono già degli strumenti legislativi idonei a colmare tale disuguaglianza sostanziale tra lavoratore e datore di lavoro in giudizio, quale, in particolare, il contributo unificato per le spese di giustizia.
Sul punto la Corte Costituzionale richiama, infatti, la disposizione contenuta nell’art. 13, comma 3 del DPR 115/2002, la quale sancisce che il contributo unificato che è tenuto a versare il lavoratore ricorrente qualora agisca nei confronti del datore di lavoro è ridotto della metà.
In altre parole, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale in esame, il giudice di merito potrà escludere, per il lavoratore soccombente in giudizio, il pagamento delle spese di lite solo qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, e ciò indipendentemente dal suo status di lavoratore.
A titolo esplicativo, la sentenza individua, quale tipico caso di compensazione delle spese di lite per “gravi ed eccezionali motivi”, l’ipotesi in cui “il lavoratore, per la tutela dei suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova)” (cfr. Corte cost. 77 del 2018).
In conclusione, l’intervento della Corte Costituzionale sull’art. 92, comma 2 c.p.c. ha determinato un ampliamento delle ipotesi di compensazione delle spese di lite in giudizio, riattribuendo, di fatto, un potere discrezionale al giudice di merito circa tale decisione.
Tuttavia la Consulta ha escluso che la compensazione delle spese debba operare sempre e comunque qualora parte soccombente sia il lavoratore.
