L’indennità di disoccupazione NASpI, istituita con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’art. 3, comma 1, del decreto subordina il diritto alla prestazione alla sussistenza congiunta di tre requisiti: lo stato di disoccupazione involontaria, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti [DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22].
Il comma 2 del medesimo articolo estende il diritto alla NASpI anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e ai casi di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966 [DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22].
La questione che ci stiamo ponendo è: cosa accade quando un lavoratore si dimette a seguito di un trasferimento disposto dal datore di lavoro verso una sede lavorativa distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza? Ha diritto alla NASpI?
La posizione dell’INPS: una distinzione controversa
L’INPS ha storicamente adottato una posizione differenziata a seconda della modalità formale di cessazione del rapporto di lavoro.
Da un lato, l’Istituto ha sempre riconosciuto che la risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento verso una sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, integra il requisito dell’involontarietà della disoccupazione, dando diritto alla NASpI. Questa posizione è stata ribadita da numerose circolari e, da ultimo, dalla Circolare n. 98 del 4 giugno 2025.
Dall’altro lato, con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, l’INPS ha ritenuto che le dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento integrassero la giusta causa solo laddove il trasferimento non fosse sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell’art. 2103 c.c. In tale ipotesi, l’Istituto richiedeva al lavoratore di corredare la domanda di NASpI con documentazione comprovante la volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, condizionando l’erogazione dell’indennità all’esito positivo del contenzioso sul trasferimento.
Questa distinzione — risoluzione consensuale da un lato, dimissioni dall’altro — ha generato un contenzioso giudiziario vastissimo, con esiti inizialmente favorevoli ai lavoratori in sede di merito, ma con un’importante inversione di tendenza da parte della Suprema Corte di Cassazione nel 2026, come si illustrerà.
La giurisprudenza di merito
Numerosi giudici di merito hanno contestato la distinzione operata dall’INPS, ritenendola irragionevole e non coerente con il dettato normativo.
L’argomento centrale di questo orientamento è stato efficacemente sintetizzato dalla Corte d’Appello di Firenze (sent. n. 258/2023), richiamata da molte pronunce successive:
“Atteso il chiaro tenore testuale della norma, deve quindi ritenersi che si dia il diritto alla prestazione sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia riferibile, non a una libera determinazione del lavoratore, ma un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire comunque la prosecuzione del rapporto. La legge non richiede tuttavia l’ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l’estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva” [Sentenza n. 132/2026].
Sulla stessa linea, la Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 801/2025) ha affermato che la decisione del lavoratore di dimettersi dopo aver subito un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici “deve ritenersi una scelta imputabile a terzi e non volontaria, a cui consegue il diritto di percepire l’indennità NASpI”.
A questo stesso ragionamento si sono conformati numerosi tribunali di merito: il Tribunale di Cassino (sent. n. 376/2026) [Sentenza n. 376/2026], il Tribunale di Bari (sent. n. 614/2026) [Sentenza n. 614/2026], il Tribunale di Alessandria (sent. n. 132/2026) [Sentenza n. 132/2026], il Tribunale di Brescia (sent. n. 410/2026) [Sentenza n. 410/2026], il Tribunale di Roma (sent. n. 738/2026) [Sentenza n. 738/2026], il Tribunale di Campobasso (sent. n. 17/2026) [Sentenza n. 17/2026], il Tribunale di Lecce (sent. n. 2911/2025) [Sentenza n. 2911/2025] e la Corte d’Appello di Ancona (sent. n. 416/2025) [Sentenza n. 416/2025].
I Tribunali in questione hanno ritenuto:
- L’ Irragionevolezza della distinzione formale: è arbitrario che la stessa situazione di fatto (trasferimento a oltre 50 km, con identico stravolgimento delle condizioni di lavoro) produca effetti previdenziali diversi a seconda che il rapporto cessi con risoluzione consensuale o con dimissioni.
- Irrilevanza della legittimità del trasferimento: quando il trasferimento supera le soglie dei 50 km o degli 80 minuti di percorrenza, esso comporta in re ipsa una notevole variazione peggiorativa delle condizioni di lavoro, idonea a integrare la giusta causa di dimissioni indipendentemente dalla legittimità dell’atto datoriale.
- Irrilevanza dell’onere di “difendersi in giudizio”: la richiesta dell’INPS di corredare la domanda con documentazione comprovante la volontà di impugnare il trasferimento è stata ritenuta inconferente, in quanto le circolari interne dell’INPS non possono modificare le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione.
La svolta della Cassazione: l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026
Il quadro interpretativo delineato dalla giurisprudenza di merito è stato però messo in discussione dall’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 10559 del 21 aprile 2026, che ha affermato un principio di diritto di segno opposto.
La Cassazione, pronunciandosi su un caso di dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento da Genova a Catania, ha accolto il ricorso dell’INPS e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Genova (n. 50/2025) che aveva riconosciuto il diritto alla NASpI. Il principio di diritto enunciato è il seguente:
“In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria” [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 10559 del 21/04/2026].
Secondo la Corte, il giudice di merito aveva errato nell’omettere di accertare l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento, richieste per configurare l’inadempimento del datore di lavoro. La mera distanza geografica non è, di per sé sola, sufficiente: occorre sempre verificare se il trasferimento integri un inadempimento contrattuale o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 10559 del 21/04/2026].
Nello stesso senso si è espressa, sempre in data 6 aprile 2026, l’ordinanza n. 8564, che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Milano per aver riconosciuto la NASpI in assenza di prova della giusta causa delle dimissioni, ribadendo che “spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto” [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 8564 del 06/04/2026].
La posizione dell’INPS dopo la Cassazione: la Circolare n. 98/2025
Va segnalato che la Circolare INPS n. 98 del 4 giugno 2025 ha in parte recepito l’orientamento giurisprudenziale favorevole ai lavoratori, operando però una distinzione che appare ora in linea con il principio enunciato dalla Cassazione nel 2026.
La circolare distingue due ipotesi:
- Le dimissioni per giusta causa a seguito di trasferimento danno accesso alla NASpI “a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro” [Circolare numero 98 del 05-06-2025]. In questa ipotesi, quindi, ciò che rileva è l’illegittimità del trasferimento (assenza di giustificazione ex art. 2103 c.c.), non la distanza.
- La risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento verso una sede distante oltre 50 km o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici consente l’accesso alla NASpI anche in caso di trasferimento legittimo [Circolare numero 98 del 05-06-2025].
Questa impostazione — che la Corte di Cassazione ha ora avallato con forza per le dimissioni — mantiene la distinzione tra le due modalità di cessazione del rapporto, con conseguenze pratiche molto rilevanti.
Cosa deve fare il lavoratore trasferito?
Alla luce del quadro attuale, che tiene conto sia della Circolare INPS n. 98/2025 sia degli arresti della Cassazione del 2026, le situazioni praticabili per il lavoratore trasferito che voglia accedere alla NASpI sono le seguenti:
1. Trasferimento legittimo (con comprovate ragioni ex art. 2103 c.c.) e sede a oltre 50 km / 80 minuti
In questa ipotesi, il lavoratore non può dimettersi per giusta causa confidando di ottenere la NASpI, secondo il principio enunciato da Cass. n. 10559/2026. La strada più sicura è quella di non accettare il trasferimento e addivenire a una risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966, che consente l’accesso alla NASpI senza contestare la legittimità del trasferimento.
2. Trasferimento illegittimo (privo di comprovate ragioni ex art. 2103 c.c.) — qualsiasi distanza
In questa ipotesi, le dimissioni sono rassegnate per giusta causa e danno accesso alla NASpI. Il lavoratore dovrà però essere pronto a dimostrare in giudizio l’illegittimità del trasferimento (assenza di giustificazione tecnica, organizzativa o produttiva), che costituisce il presupposto della giusta causa.
Conclusioni
Il tema delle dimissioni per trasferimento e il diritto alla NASpI è oggi uno dei più controversi nel diritto previdenziale del lavoro. Il contrasto tra l’orientamento favorevole ai lavoratori sviluppato dalla giurisprudenza di merito (che equiparava dimissioni e risoluzione consensuale quando il trasferimento superava i 50 km) e il principio di diritto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10559/2026 — che richiede invece la prova del grave inadempimento datoriale per configurare la giusta causa delle dimissioni — impone la massima attenzione nella gestione di queste situazioni.
La scelta tra dimissioni per giusta causa (con il rischio di dover dimostrare l’illegittimità del trasferimento) e risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 L. 604/1966 (più sicura ai fini della NASpI in caso di trasferimento legittimo oltre 50 km) deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze fattuali e della documentazione disponibile.
Si ritiene che potrebbe essere arginato il problema impugnando il trasferimento, possibilmente con un avvocato, diversamente anche in proprio.
Per una consulenza personalizzata sulla propria situazione lavorativa e previdenziale, lo Studio FMLAW è a disposizione.
Vedi anche: Avvocato diritto del lavoro milano